CONSORZIO SOLARIS s.c.


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Lo Statuto

Chi siamo







TITOLO I

Costituzione
Promosso dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - ACLI - è costituito il Consorzio Nazionale delle Cooperative delle ACLI denominato "CONSORZIO SOLARIS" Società Cooperativa.
Il Consorzio ha sede in Roma ed ha durata sino al 31 dicembre 2092.

Esso potrà istituire e sopprimere succursali, filiali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

TITOLO II

SCOPI
Scopo mutualistico
Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è retto dai principi della mutualità.
Il consorzio svolgerà quindi la sua azione prevalentemente per sostenere ed integrare quella delle cooperative, consorzi ed altri enti e soggetti giuridici associati e, nell’attuazione del suo programma, pur nel pieno rispetto della propria autonomia funzionale, opererà secondo gli indirizzi programmatici degli organi nazionali delle ACLI.
Il Consorzio, conformemente a quanto previsto dalla legislazione in materia e dalla Legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, non ha scopo di lucro e si propone con spirito mutualistico di assicurare ai propri Soci, attraverso la conduzione associata delle attività imprenditoriali che rientrano nell'oggetto sociale, migliori condizioni economico sociali e professionali e la possibilità di operare in tali settori di attività, onde perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini. Il Consorzio si propone anche si sviluppare nel nostro paese una cultura ed una sensibilità che mirino alla salvaguardia su tutto il pianeta della natura e delle sue risorse, alla difesa della salute e ad un uso equilibrato delle materie prime.
Oggetto sociale
Il Consorzio si propone i seguenti scopi:
assicurare agli associati l'informazione permanente sulle politiche di comune interesse per lo sviluppo dell'attività produttiva in ogni sua fase;
2. realizzare il collegamento degli associati favorendo lo scambio di esperienze e tutte le possibili forme di integrae di sinergia tra di essi;
3. promuovere l'immagine, i prodotti e le attività dei soci;
4. prestare servizi di consulenza e assistenza tecnica in campo tributario, legale, amministrativo, finanziario, orgaproduttivo, commerciale e in ogni altra funzione dell'attività d’impresa;
5. predisporre strumenti tecnologici innovativi di supporto all'attività dei soci;
6. organizzare convegni, tavole rotonde, attività informative, eventi e pubblicazioni anche per consolidare l'immagine, la presenza e la qualità dell'operare degli associati;
7. promuovere e realizzare studi e ricerche nel campo della mutualità, dell’impresa sociale e della cooperazione incentrata sul lavoro associa
rappresentare e assistere su esplicita delega, gli associati per pratiche presso i competenti organi statali, gli istituti bancari, assicurativi, previdenziali, ecc. per l'ottenimento dei contributi, finanziamenti ed in genere di tutte le agevolazioni previste dalle leggi.
progettare, organizzare, gestire, rendicontare attività formative, di formazione professionale, di orientamento, progetti complessi, corsi, tirocini, seminari, master e scuole finalizzate allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze delle persone, alla crescita e allo sviluppo della cooperazione e delle cooperative associate.
Erogare servizi reali quali marketing, consulenza organizzativa, consulenza tecnica e di lay-out, finalizzati allo sviluppo tecnologico ed innovativo delle imprese associate.
Organizzare reti di vendita comuni, con tutti i supporti logistici ed organizzativi necessari quali, ad esempio, partecipazione a fiere, azioni pubblicitarie, ricerche di mercato, approntamento di cataloghi, portali e siti web.
Acquistare, costruire e gestire opifici, negozi, aree attrezzate.
Promuovere la formazione, la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione tecnologica delle imprese associate.
14. Progettare e gestire, in proprio o per conto degli associati, progetti strategici (a valere anche sui fondi europei, nazionali e locali) in grado di determinare l’innovazione dei prodotti e dei processi dell’impresa sociale e favorire l’individuazione di nuove filiere imprenditoriali
Per l'attuazione del punto 8), la Società dietro richiesta e nell'interesse del singolo consorziato e con sua delega, ha facoltà di compiere tutte le operazioni e gli atti consentiti dalla legge ed in particolare compiere tutte le operazioni finanziarie e bancarie che si rendono necessarie.
Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (come attività comunque non prevalente e per il miglior condell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di derequisiti, apautorizzate e/o iscritte in appositi albi od enecessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, atai medesimi.
Potrà quindi :
Organizzare e gestire attività commerciali compresi gruppi di acquisto.
Partecipare a gare di appalto in proprio e/o per conto degli associati anche aderendo ad Associazioni Temporanee di Impresa (o forme giuridiche similari) per la promozione e sviluppo delle attività proprie e degli associati nei settori della cooperazione sociale ed attività connesse quali: assistenza alla persona, servizi di assistenza e sostegno domiciliare, gestione strutture residenziali e semiresidenziali, promozione e realizzazione di attività culturali, ricreative e turistiche, nonchè di informazione educazione e formazione, fornire servizi finalizzati alla riabilitazione ed alla socializzazione della persona; servizi connessi quali: assistenza materiale, pulizia e pulizia delle scuole, ristorazione; filiere produttive di Facility management, integrazione dei servizi sociali , turismo sociale.
Le attività suddette potranno essere svolte a favore di enti pubblici e/o privati, tramite la partecipazione a gare d’appalto, l’acquisizione altrimenti conseguita di contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, Enti locali, Enti di rappresentanza della Unione Europea e/o di altre organizzazioni internazionali o extra-comunitarie.
Il Consorzio può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finaallo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sendella legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme modificaed integrative.
Il Consorzio, può svolgere le proprie attività anche con terzi non soci.

TITOLO III

SOCI
Soci
Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere ammessi a soci Cooperative, Consorzi ed Enti nei cui statuti siano espressamente previste finalità di promozione, sviluppo e assistenza della cooperazione e delle organizzazioni di terzo settore che condividano le finalità del presente statuto e intendano realizzare con il consorzio stabili ed organiche convergenze operative.
Sono inoltre ammessi quali soci sovventori persone giuridiche che, ai sensi della legge n.59 del 31 Gennaio 1992 ed eventuali norme modificative ed integrative, partecipino a programmi pluriennali per lo sviluppo o l’ammodernamento aziendale. I soci sovventori dovranno indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non sarà ammesso il recesso.
Non possono essere soci cooperative o enti che abbiano interessi contrastanti con quelli del consorzio, che si trovino in stato di liquidazione o siano sottoposti a procedure concorsuali.
I soci possono aderire ad imprese anche in forma consortile, che siano in contrasto o in concorrenza con le finalità e l’attività effettivamente svolte dal consorzio, solo previa autorizzazione scritta del consiglio di amministrazione.

Ammissione
Il numero dei soci è illimitato; l'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato.
La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione e corredata dai seguenti documenti:
1. una copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, con tutte le eventuali modifiche apportate;
2. una copia conforme della deliberazione dell'Organo sociale della Società che ha i poteri per chiedere l'associazione al Consorzio. Nella deliberazione dovrà essere indicato il nominativo o i nominativi dei delegati all'Assemblea del Consorzio ed il numero delle azioni che l'associato s'impegna a sottoscrivere;
3. una copia dell'ultimo bilancio approvato, oppure la situazione patrimoniale alla data in cui la domanda viene presentata, sottoscritta dal legale rappresentante.
4. l'elenco delle cariche sociali;
5. per i Consorzi l'elenco delle associate;
6. ogni altra documentazione che il Consiglio di Amministrazione richieda in aggiunta ai precedenti.
Obblighi degli associati
I soci ammessi sono tenuti:
al versamento delle azioni sottoscritte e dell'importo del sovrapprezzo di esse che il Consiglio di Amministrazione può determinare all'inizio di ogni esercizio, sulla base delle riserve risultanti in bilancio.
ad osservare lo statuto e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti nell'eventuale regolamento.
E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione determinare una quota annuale di partecipazione al Consorzio riguardante tutti i soci.
E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione determinare una quota annuale in relazione a specifiche attività, progetti, servizi; è compito del Consiglio di Amministrazione indicare i criteri per la individuazione dei soci tenuti al pagamento della stessa, modalità, tempi e condizioni di pagamento.
Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decadenza, recesso ed esclusione.
La decadenza viene accertata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l’ammissione indicati all’art.3., salvo quanto disposto dall’art 3 d). per il socio sovventore.
8 Recesso
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio:
che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili;
negli altri casi espressamente contemplati dal presente statuto.
Spetta al consiglio d'amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma del presente statuto e della legge, legittimino il recesso.
Esclusione
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può essere escluso quando:
venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione legalmente prese;
senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il consorzio o si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte; in questi casi l’associato moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e semprechè l’associato si mantenga inadempiente;
senza preventiva autorizzazione scritta del consiglio d'amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli del consorzio;
in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente il consorzio.
Rimborso delle azioni.
Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 8 e 9 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all’associato.
Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione: esso non ha effetto sospensivo.
In caso di recesso e di esclusione dell’associato il rimborso delle azioni avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto consortile si scioglie. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale avverrà entro sei mesi dall’approvazione del bilancio e limitatamente alle azioni versate.


TITOLO IV

PATRIMONIO
Costituzione del patrimonio
Il patrimonio della Società è costituito:
dal capitale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale uguale a euro 206,00 (duecentosei/00).

dal fondo di riserva ordinaria che è formato con gli utili annuali ad esso devoluti;
dalla riserva indivisibile ex art. 12 della Legge n. 904 del 16/12/1977 e successive modifiche ed integrazioni, formata con le quote degli avanzi di gestione;
dalla riserva straordinaria formata con le tasse di ammissione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;. da proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, anche non soci;
da eventuali altre riserve istituite dall’Assemblea;
da ogni altro fondo o accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi o in previsioni di oneri futuri;
dal fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, formato dai conferimenti dei soci sovventori;
Ogni nuovo socio dovrà sottoscrivere almeno tre azioni.
Gli enti fino a 11 soci dovranno sottoscrivere un minimo di otto azioni, mentre gli enti con più di 12 soci dovranno sottoscrivere un minimo di 12 azioni.
Il corrispettivo del valore delle azioni andrà versato entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta accettazione a socio.
Ai sensi dell’art.2346 comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate dai certificati azionari e pertanto la legittimazione dell’esercizio dei diritti sociali consegue all’iscrizione nel libro dei soci

TITOLO V

BILANCIO
Bilancio sociale
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
all’eventuale distribuzione ai Soci di un dividendo in misura percentuale non superiore in ogni caso al limite massimo previsto dalla Legge per il rispetto, ai fini fiscali, dei requisiti mutualistici;
una quota non superiore alle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolate dall’ISTAT, può essere destinata alla rivalutazione delle quote;
L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.
Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio d’esercizio può appostare, nei limiti di legge per la conservazione delle condizioni di cooperativa a mutualità prevalente, somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.
L’assemblea in sede di approvazione di bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:
erogazione diretta
aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerano la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI
Organi sociali
Sono organi della società:
L’Assemblea dei soci;
Il Consiglio di amministrazione;
Il Collegio dei sindaci se nominato;
Il Revisore per il controllo contabile se nominato
ASSEMBLEA
Convocazione dell’assemblea
L’assemblea viene convocata con lettera ordinaria o raccomandata, anche a mano, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione inviata ai soci almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica o altra forma trasmessa ai soci almeno otto giorno prima dell’adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l’indirizzo di posta elettronica.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché sul territorio nazionale.
Pur in mancanza di formale convocazione, l’assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla Legge.
L'assemblea si riunisce, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Competenze dell’assemblea
L’assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza della legge ed in particolare:
approva il bilancio consuntivo;
procede alla nomina delle cariche sociali;
determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci e del Revisore contabile o i gettoni di presenza per il triennio;
approva o modifica i regolamenti previsti dal presente statuto su proposta dell'organo amministrativo;
delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.
delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
Sono di competenza dell’assemblea straordinaria:
le modifiche allo statuto;
la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri;
le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.
L’assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell’art. 2364, comma 1 n. 5), c.c. per l’autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.
Intervento e voto
Ai sensi dell’art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro soci. Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all’intervento in forza dell’iscrizione nel libro dei soci.
L’intervento può avvenire per rappresentanza mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all’art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
Ai soci cooperatori persone giuridiche con meno di 11 soci sono attribuiti 3 voti; con più di 11 soci sono attribuiti 5 voti.
Presidente e verbalizzazione
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinunzia, dal vice presidente ovvero da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.
Le riunioni assembleari sono accertate da un verbale redatto dal segretario, designato dall’assemblea stessa, sottoscritto dal presidente e dal segretario contenente le indicazioni previste dall’art. 2375c.c.:
la data dell’assemblea;
l’identità dei partecipanti, il capitale sociale e il numero di voti da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
le modalità e i risultati delle votazioni;
l’identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno.
Nei casi di legge e quando l’organo amministrativo o il presidente dell’assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l’assistenza del segretario non è necessaria.

Maggioranze e votazioni
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.
L’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.
Le votazioni sono fatte normalmente per alzata di mano salvo modalità diverse stabilite dall’Assemblea escluso in ogni caso il voto segreto.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.
Gli eventuali patti parasociali di cui all’art. 2341-bis c.c. devono essere comunicati alla società senza indugio e comunque prima di ogni assemblea; in mancanza di tale comunicazione, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assunte con il loro voto determinante sono annullabili.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Consiglio di amministrazione
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 11 consiglieri scelti fra i delegati degli associati.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli stessi amministratori non possono essere rieletti per più di tre incarichi consecutivi.
Salvo contraria deliberazione dell'Assemblea sono dispensati dal prestare cauzione.
Gli amministratori, salvo che l'Assemblea non deliberi divernon hanno diritto a retribuzione. Ad essi vengano concessi i rimborsi delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società.
Gli amministratori eleggono tra di loro il Presidente, e possono eleggere uno o più Vice Presidenti, e un Amministratore delegato.
Possono nominare un Direttore, ai fini della migliore conduzione dell’attività aziendale, ed un Segretario, per la redazione dei verbali, anche tra non soci e/o delegati degli associati. Il Direttore è invitato permanente alle riunioni del Consiglio.
Il Consiglio può invitare soggetti esterni, su proposta del Presidente, per garantire la promozione e lo sviluppo delle attività consortili.
Poteri degli amministratori
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio.
Può, pertanto, deliberare su tutti gli atti di ordinaria amministrazione che, comunque, rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.
In particolare il Consiglio cura l'esecuzione e l'osservanza delle disposizioni dello Statuto, del regolamento e di quelle prese dall'Assemblea; redige il progetto del bilancio e propone il riparto degli utili; compila il regolamento di cui all'articolo 28 dello Statuto; conferisce procure sia generali che speciali, per atti determinati, anche ai non soci; gestisce e cura in ogni fase di lavoro i rapporti con il personale; delibera sull'ammissione, il recesso e la esclusione degli associati, dà l'adesione della Società ad organismi della cooperazione, costituisce comitati tecnici e compie tutti gli atti non riservati espressamente per legge all'Assemblea.
Convocazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando ne sia stata fatta domanda da 1/3 dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera contenente l'elenco delle materie da trattare, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che i consiglieri e i sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le modalità di convocazione sono stabilite dallo stesso Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La consultazione scritta, avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci se nominati e al revisore, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dal libro sociale.
Dalla proposta deve risultare l’esatto testo della delibera da adottare o, in alternativa, dovranno risultare con chiarezza l’argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare un’adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l’esatto testo della delibera da adottare.
I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a sette giorni.
La risposta deve contenere un’approvazione, un diniego o una astensione espressa.
La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.
Spetta al Presidente al Vice Presidente raccogliere le consultazioni ricevute e comunicare i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisori, se nominati indicando:
i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
la data in cui si è formata la decisione;
eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.
Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all’argomento oggetto della decisione, del quale l’amministratore consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto consenso.
La decisione è assunta soltanto qualora provengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro cinque giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.
Le decisioni prese dagli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata agli atti della società.
Rappresentanza
La firma e la rappresentanza legale della Società, nei confronti di terzi ed in giudizio, spettano al Presidente ed all’Amministratore Delegato, se nominato, in forma disgiunta. Essi perciò, possono compiere tutti gli atti che rientrino nell'oggetto sociale, riscuotere da pubbliche Amministrazioni e da privati qualsiasi somma, rilasciandone quietanze liberatorie senza obbligo di alcuna deliberazione del Consiglio.
Possono pure rilasciare procure per ricorsi e contro ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e la rappresentanza legale dell'Ufficio avanti agli organi giurisdizionali ed amministrativi, nominare procuratori e avvocati alle liti.
Nei casi urgenti, provvedono con i poteri del Consiglio adottando le relative deliberazioni che dovranno essere trascritte in appositi libri. Di tale delibera il Presidente e/o l’Amministratore Delegato daranno comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza. La mancata ratifica della deliberazione da parte del Consiglio non ha effetto verso terzi.
Collegio sindacale
Nei casi in cui è richiesto dalla legge e quando lo ritiene opportuno, l’assemblea nomina il collegio sindacale.
Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, tra i quali l’assemblea nomina il presidente, e due supplenti.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve, altresì accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.
Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle assemblee.
Revisore
In assenza del collegio sindacale l’assemblea nomina ai sensi dell’art. 2409 bis e ss. un revisore contabile, i cui compiti sono quelli fissati dalla legge.
Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO VII
REQUISITI MUTUALISTICI
Requisiti mutualistici
In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente che la società intende assumere e mantenere, la stessa assume le seguenti clausole mutualistiche:
E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore a quanto previsto dalle norme vigenti per il mantenimento del carattere di cooperativa a mutualità prevalente.
E’ vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore di due punti rispetto al limite previsto per i dividendi ai soci.
Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra gli associati né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento del consorzio.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.
Le clausole sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.


TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art.1 Scioglimento e messa in liquidazione

In caso di scioglimento del consorzio per qualsiasi motivo l’assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori e ne fissa i poteri e i compensi, Per la nomina del liquidatore o dei liquidatori è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli enti associati, in difetto la nomina viene demandata al Presidente dal Tribunale di Roma.
Le somme eventualmente residuate dalla liquidazione del consorzio, dopo l’avvenuto rimborso agli associati del capitale effettivamente versato unitamente ai dividendi maturati e non pagati negli ultimi cinque anni, vanno devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n.59 del 31/1/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.2Norme di rinvio
Per tutto quanto contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e delle leggi speciali che eventualmente disciplinano le cooperative in oggetto e successive modificazioni e integrazioni.
Per quanto ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.


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